{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-116-2000_2000-07-04.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=30.06.2000&to_date=19.07.2000&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=131&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-07-2000-7B-116-2000&number_of_ranks=163", "Checksum": "231ba801c8703309d461b9b900728658"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.116/2000"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 04.07.2000 7B.116/2000"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 04.07.2000 7B.116/2000"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 04.07.2000 7B.116/2000"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 19:31:50", "Checksum": "4bdfe21236e78591cfc26ddafc4831aa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 04.07.2000 7B.116/2000\nRegesto:\nDiritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n[AZA 0]\n7B.116/2000\nCAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI\n****************************************\n4 luglio 2000\nComposizione della Camera: giudici federali Bianchi, presidente,\nWeyermann e Nordmann.\nCancelliere: Piatti.\n_______\nVisto il ricorso del 18 maggio 2000 presentato da A.________, Minusio, patrocinato dagli avv. E.________ e F.________, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 2 maggio 2000 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in merito al sequestro operato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nei confronti di B.________ GmbH, Sontra (D), patrocinata dall'avv. C.________, Lugano, e che vede come parte interessata lo stesso avv. C.________, Lugano, patrocinato dall'avv. G.________, Lugano;\nRitenuto in fatto :\nA.- Il 6 settembre 1999 il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato, ad istanza di A.________ e nei confronti della B.________ GmbH, il sequestro \"presso la filiale di Lugano della UBS SA del credito e la somma in contanti di fr. 537'000.-- di proprietà della B.________ GmbH depositata sul conto clienti no X.________ dell'avv.\nC.________ o in qualche modo deviata su un altro conto, sia esso dell'avv. C.________, del suo studio legale o di terzi; presso la filiale di Lugano della UBS S.A., nelle sue immediate vicinanze fino allo studio legale dell'avv.\nC.________ in via H.________ a Lugano la somma in contanti di fr. 537'000.-- di proprietà della B.________ GmbH prelevata da tali conti e in mano dello studio legale dell'avv.\nC.________\". L'Ufficio di esecuzione di Lugano ha eseguito il sequestro il medesimo giorno, diffidando la banca ad accertare l'esistenza di quanto indicato nel decreto di sequestro e di non disporre di quanto forma oggetto del sequestro senza l'esplicito consenso dell'Ufficio. Il medesimo giorno l'avv. F.________, patrocinatrice del creditore, ha versato fr. 537'000.-- sul conto X.________ dell'UBS di Lugano, indicando quale titolo \"pagamento D.________ alla B.________ GmbH\".\nB.- Il 17 settembre 1999 C.________ ha impugnato il predetto provvedimento con ricorso all'autorità di vigilanza.\nCon sentenza 2 maggio 2000 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto il rimedio, dichiarato nulla l'esecuzione del sequestro e in particolare il relativo verbale. I giudici cantonali hanno ritenuto nulla la diffida relativa \"al credito della B.________\", poiché l'UBS è unicamente debitrice nei confronti di C.________ e la sequestrante non ha chiesto il sequestro del credito del predetto legale. Neppure il sequestro della somma in contanti di fr. 537'000.-- di proprietà della B.________ depositata sul predetto conto cliente dell'avv. C.________ può essere eseguito, poiché non esiste alcuna somma in contanti oggetto di un diritto di proprietà indipendente, essendo il predetto importo stato versato sul menzionato conto e di conseguenza divenuto di proprietà della banca. Poiché tale somma non può essere individualizzata, essa non può neppure essere sequestrata. Infine non potrebbe nemmeno essere eseguito il chiesto sequestro del predetto importo eventualmente prelevato dall'avv. C.________, poiché il denaro sarebbe di proprietà di quest'ultimo e non della B.________ GmbH.\nC.- Il 18 maggio 2000 A.________ ha inoltrato contro la predetta decisione un ricorso, chiedendo al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullarla e di confermare il verbale di sequestro.\nIl ricorrente rileva che la formulazione del decreto di sequestro è conforme alla dottrina e giurisprudenza; quand' anche si volesse ritenere il testo di tale decreto impreciso, tale fatto non giustifica la sanzione estrema della nullità. Inoltre, l'autorità di vigilanza ha esaminato l'appartenenza materiale dei beni da sequestrare, facoltà che spetta unicamente al giudice del sequestro. Infine, il dispositivo si rivela pure errato laddove accoglie il rimedio inoltrato da C.________, poiché la nullità dell'esecuzione è stata pronunciata per motivi evocati d'ufficio e non per quelli, completamente differenti, invocati nel gravame.\nIl 25 maggio 2000, il Presidente della Camera adita ha conferito, in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame.\nCon risposta 7 giugno 2000 C.________ propone la reiezione del ricorso. Presso l'UBS di Lugano non esistono né un credito né una somma in contanti di proprietà della B.________ GmbH, motivo per cui non è possibile eseguire il sequestro. Inoltre per ammissione stessa del creditore e per evidenza manifesta i beni appartengono ad un terzo. Infine, pure il fatto che il sequestro è stato manifestamente ottenuto in violazione del principio della buona fede, costituisce un ulteriore motivo che ne giustifica la nullità.\nConsiderando in diritto :\n1.- a) Giusta l'art. 22 cpv. 1 LEF l'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche qualora la decisione dell'ufficio di esecuzione o dei fallimenti non sia stata impugnata. È vero che con la revisione della LEF è stata introdotta la procedura di opposizione al decreto di sequestro. Tuttavia l'esistenza di tale procedura non obbliga l'ufficio ad eseguire un sequestro nullo (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, ZSR, 1997, pag. 489) né impedisce all'autorità di vigilanza di constatare l'eventuale nullità dell'esecuzione di un sequestro."}