Se invece nella nuova decisione l'autorità di vigilanza dovesse giungere alla conclusione che il legale non abbia ancora comunicato se detiene beni della pignorata o sia suo debitore, essa dovrà chinarsi sulla questione (pure sollevata nel ricorso cantonale e lasciata indecisa nel giudizio impugnato) a sapere se l'ufficio abbia anche - inammissibilmente (supra consid 6.1 secondo capoverso) - inteso pignorare beni senza valore commerciale. Una volta evaso il ricorso cantonale, le operazioni attinenti al pignoramento provvisorio dovranno essere completate, se del caso sulla base delle modifiche risultanti dalla nuova sentenza dell'autorità di vigilanza, e l'avvocato dovrà essere nuovamente