Per questo motivo l'incartamento è da rinviare all'autorità di vigilanza affinché provveda a chiarire la fattispecie su questo punto. 6.3 Ai fini della nuova decisione dell'autorità di vigilanza è necessario rilevare quanto segue: 6.3.1 Qualora dovesse risultare che l'avvocato, in base alle dichiarazioni fornite, non detiene né beni patrimoniali della pignorata né sia di lei debitore, non può essergli imposto di fornire informazioni, mediante documenti o in altro modo, sul patrimonio della pignorata (supra consid. 6.1 primo capoverso).