5. Una sentenza resa su opposizione ai sensi dell'art. 40 CL, come quella del 31 gennaio 2005 con cui la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha ordinato i provvedimenti conservativi in discussione, può unicamente essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 41 CL). Poiché innanzi a questo tribunale non risulta pendente un siffatto ricorso di diritto pubblico, sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti definitivi, motivo per cui il ricorso in esame si rivela fondato per quanto attiene il momento in cui sorge l'obbligo di informazione.