Ha poi reputato di dover colmare una lacuna legislativa e ha ritenuto che l'avvocato dovrà unicamente informare l'Ufficio quando nella causa di merito pendente in Italia ed attualmente sospesa sarà emanata una sentenza definitivamente riconosciuta in Svizzera. Ciò conformemente agli obblighi imposti dal diritto italiano ad un terzo debitore confrontato con un sequestro conservativo. La sentenza cantonale ha tuttavia riservato il caso in cui il Tribunale di Monza, con decisione riconosciuta in Svizzera, dovesse esplicitamente ordinare un siffatto obbligo d'informazione.