{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-115-2005_2005-10-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=15&from_date=02.10.2005&to_date=21.10.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=144&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-10-2005-7B-115-2005&number_of_ranks=302", "Checksum": "a0f8ae37cfffddf6650cc6409c13ef55"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.115/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 12.10.2005 7B.115/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 12.10.2005 7B.115/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.115/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:17:22", "Checksum": "29abf869c4795df8b252408e57aa2374", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.115/2005\nRegesto:\npignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n\n4.5 In conclusione si può ribadire che al giudice dell'exequatur compete di ordinare le misure conservative dell'art. 39 cpv. 2 CL, scegliendo fra i vari istituti previsti dal diritto svizzero quello più adeguato e procedendo agli adattamenti imposti dalla predetta norma, e che tale decisione giudiziaria può essere impugnata con i rimedi previsti dalla Convenzione. Per contro, le autorità di esecuzione, e di conseguenza pure gli organi preposti alla loro sorveglianza, non possono modificare la decisione giudiziaria pretendendo di adattarla alle esigenze della Convenzione: la loro competenza decisionale è limitata al controllo formale della regolarità della decisione del giudice e alle misure di esecuzione propriamente dette previste dalla LEF. Fra queste occorre in concreto annoverare il quesito concernente il momento in cui nasce l'obbligo di informazione di un terzo - eventuale - detentore di beni del debitore o nei confronti del quale questi è creditore, poiché il giudice dell'exequatur, limitandosi ad ordinare un pignoramento provvisorio senza escludere l'applicazione dell'art. 91 cpv. 4 LEF, non ha preso alcuna disposizione al riguardo. Tale questione va risolta - analogamente alla giurisprudenza sviluppata in materia di sequestro - nel senso che l'obbligo di informare del terzo sorge quando sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera, sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti definitivi.\n5.\nUna sentenza resa su opposizione ai sensi dell'art. 40 CL, come quella del 31 gennaio 2005 con cui la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha ordinato i provvedimenti conservativi in discussione, può unicamente essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 41 CL). Poiché innanzi a questo tribunale non risulta pendente un siffatto ricorso di diritto pubblico, sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti definitivi, motivo per cui il ricorso in esame si rivela fondato per quanto attiene il momento in cui sorge l'obbligo di informazione.\n"}