che il 9 luglio 2004 l'autorità di vigilanza cantonale ha annullato, trattando il summenzionato rimedio come una domanda di revisione, la comminatoria di fallimento; che in queste circostanze il gravame pendente innanzi al Tribunale federale è diretto contro una decisione nel frattempo annullata e riformata nel senso desiderato dall'insorgente; che per questo motivo tale ricorso è divenuto privo d'oggetto; che, essendo la procedura di ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF gratuita (art. 20a cpv. 1 LEF), non occorre interpellare la ricorrente al fine di statuire sulle spese processuali; richiamati i combinati art. 40 OG e 72 PC; La Camera decide: