5. Nella sede federale i ricorrenti non affermano più che sia stata fatta opposizione al precetto esecutivo. Ora, giusta l'art. 88 cpv. 1 LEF se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto, il creditore può chiederne la continuazione. L'art. 159 LEF prevede poi che se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di fallimento, ricevuta la domanda di continuazione, l'Ufficio gli commina senza indugio il fallimento.