Dopo aver indicato che la comminatoria di fallimento può unicamente essere impugnata per motivi formali, l'autorità di vigilanza ha ritenuto irrilevante che le pretese dei creditori riguardino unicamente la sfera privata dell'escusso, atteso che dal 14 marzo 2006 questi risulta essere iscritto a registro di commercio in qualità di titolare di una ditta individuale. Essa ha pure reputato che lo scritto del 17 febbraio 2006 non può essere considerato un'opposizione al precetto esecutivo, perché i ricorrenti si sono limitati a chiedere la possibilità di pagare il debito a rate e a comunicare all'Ufficio che, a causa della temporanea insolvibilità del loro datore di lavoro, non erano in grado