2. Con sentenza 13 giugno 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso presentato da A.A.________ e dalla moglie B.A.________. Dopo aver indicato che la comminatoria di fallimento può unicamente essere impugnata per motivi formali, l'autorità di vigilanza ha ritenuto irrilevante che le pretese dei creditori riguardino unicamente la sfera privata dell'escusso, atteso che dal 14 marzo 2006 questi risulta essere iscritto a registro di commercio in qualità di titolare di una ditta individuale.