7. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela parzialmente fondato. La decisione impugnata dev'essere annullata e l'incarto rinviato all'autorità di vigilanza, affinché pronunci una nuova decisione nel senso dei considerandi. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è rinviata all'autorità di vigilanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.