L'autorità di vigilanza non ha evaso tale questione, perché aveva - come visto, a torto - ritenuto che l'obbligo di informazione non fosse ancora sorto. Dalla sentenza impugnata emerge però che, trincerandosi segnatamente dietro il segreto professionale, i tre legali non hanno mai comunicato all'Ufficio se detengono o no beni patrimoniali della pignorata o siano di lei debitori. Così stando le cose, l'autorità di vigilanza dovrà esaminare se, come affermato dai tre avvocati, il provvedimento dell'Ufficio sia - parzialmente - inficiato di nullità, nella misura in cui prevede pure il pignoramento di beni senza valore commerciale.