definitiva sull'opposizione allo stesso ( DTF 125 III 391 consid. 2e). 4.5 In conclusione si può ribadire che al giudice dell'exequatur compete di ordinare le misure conservative dell'art. 39 cpv. 2 CL, scegliendo fra i vari istituti previsti dal diritto svizzero quello più adeguato e procedendo agli adattamenti imposti dalla predetta norma, e che tale decisione giudiziaria può essere impugnata con i rimedi previsti dalla Convenzione. Per contro, le autorità di esecuzione, e di conseguenza pure gli organi preposti alla loro sorveglianza, non possono modificare la decisione giudiziaria pretendendo di adattarla alle esigenze della Convenzione: