Ora, atteso che non compete all'Ufficio di esecuzione o alla sua autorità di vigilanza decidere se debba essere ordinato un pignoramento provvisorio od un altro provvedimento, spetta al giudice dell'exequatur, che ha scelto quale misura conservativa un istituto della LEF, renderlo conforme alle esigenze della Convenzione. 4.2 In presenza di un pignoramento provvisorio ordinato dal giudice quale provvedimento conservativo ai sensi dell' art. 39 CL, la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguirlo è assimilabile a quella che riveste nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell' art. 275 LEF (sentenza 7B.249/2000 del 10 novembre 2000, consid.