L'autorità cantonale ha poi reputato che una decisione estera non possa esplicare effetti maggiori o diversi da quelli riconosciuti alla stessa nello Stato d'origine e che un provvedimento cautelare - come quello demandato all'Ufficio nella fattispecie - non possa avere effetti più estesi della decisione principale di cui garantisce l'esecuzione. Ritenendo di poter adattare alle esigenze dell'art. 39 CL i provvedimenti conservativi ordinati dal giudice civile e vedendo una lacuna concernente la procedura (svizzera) di esecuzione di decisioni straniere, l'autorità di vigilanza ha stabilito che gli avvocati non saranno tenuti ad informare l'Ufficio sull'esito del pignoramento provvisorio