2b pag. 393). Così stando le cose, gli avvocati avevano quindi un proprio interesse, al fine di non esporsi a sanzioni derivanti da un'eventuale violazione del loro dovere di riservatezza in seguito alla divulgazione di informazioni ad un'autorità prima o addirittura senza che un obbligo in tal senso sia sorto, ad impugnare la richiesta di informazioni dell'Ufficio. Non soccorre alla ricorrente nemmeno la giurisprudenza ( DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5) specificatamente sviluppata in applicazione dell'art. 80h lett.