del debitore o verso i quali questi vanta crediti. In concreto, i tre legali, che già nel loro ricorso cantonale hanno affermato che i documenti richiesti dall'Ufficio non hanno un valore di mercato paiono prevalersi dell'inesistenza di un loro obbligo di informazione, perché non detengono beni del debitore. È poi opportuno ricordare che l' art. 91 cpv. 4 LEF non specifica il momento in cui nasce l'obbligo d'informazione del terzo detentore di beni del debitore ( DTF 125 III 391 consid. 2b pag. 393).