Lamenta innanzi tutto una violazione dell'art. 17 LEF, affermando che i tre menzionati legali, privi di un interesse personale e diretto, non sarebbero stati legittimati ad inoltrare i ricorsi cantonali. Sostiene inoltre che l'autorità di vigilanza avrebbe, senza peraltro averne la competenza, colmato una lacuna inesistente, poiché alla fattispecie è esclusivamente applicabile il diritto interno ed in particolare l'art. 91 cpv. 4 LEF. Afferma infine che anche l'obiezione dei tre avvocati - non esaminata dall'autorità di vigilanza - secondo cui la richiesta dell'Ufficio concernerebbe beni impignorabili non era idonea a inficiarne l'operato: