L'autorità di vigilanza, dopo aver conferito effetto sospensivo ai rimedi, li ha accolti e ha annullato l'impugnato provvedimento segnatamente per quanto ordina ai predetti avvocati di comunicare gli oggetti del pignoramento provvisorio. Essa ha innanzi tutto riconosciuto la legittimazione ricorsuale degli avvocati e ha affermato di avere la facoltà di adattare alle esigenze dell'art. 39 CL i provvedimenti ordinati dal giudice. Ha poi reputato di dover colmare una lacuna legislativa e ha ritenuto che gli avvocati dovranno unicamente informare l'Ufficio quando nella causa di merito pendente in Italia ed attualmente sospesa sarà emanata una sentenza definitivamente riconosciuta in Svizzera.