{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-114-2005_2005-10-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=02.10.2005&to_date=21.10.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=133&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-10-2005-7B-114-2005&number_of_ranks=302", "Checksum": "658a6e7029eb59f505e298be6d13ad0c"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.114/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 12.10.2005 7B.114/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 12.10.2005 7B.114/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.114/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:17:43", "Checksum": "e9b1fe6ebf81354b1207ead890730d67", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.114/2005\nRegesto:\npignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n\n4.5 In conclusione si può ribadire che al giudice dell'exequatur compete di ordinare le misure conservative dell'art. 39 cpv. 2 CL, scegliendo fra i vari istituti previsti dal diritto svizzero quello più adeguato e procedendo agli adattamenti imposti dalla predetta norma, e che tale decisione giudiziaria può essere impugnata con i rimedi previsti dalla Convenzione. Per contro, le autorità di esecuzione, e di conseguenza pure gli organi preposti alla loro sorveglianza, non possono modificare la decisione giudiziaria pretendendo di adattarla alle esigenze della Convenzione: la loro competenza decisionale è limitata al controllo formale della regolarità della decisione del giudice e alle misure di esecuzione propriamente dette previste dalla LEF. Fra queste occorre in concreto annoverare il quesito concernente il momento in cui nasce l'obbligo di informazione di un terzo - eventuale - detentore di beni del debitore o nei confronti del quale questi è creditore, poiché il giudice dell'exequatur, limitandosi ad ordinare un pignoramento provvisorio senza escludere l'applicazione dell'art. 91 cpv. 4 LEF, non ha preso alcuna disposizione al riguardo. Tale questione va risolta - analogamente alla giurisprudenza sviluppata in materia di sequestro - nel senso che l'obbligo di informare del terzo sorge quando sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera, sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti definitivi.\n5.\nUna sentenza resa su opposizione ai sensi dell'art. 40 CL, come quella del 31 gennaio 2005 con cui la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha ordinato i provvedimenti conservativi in discussione, può unicamente essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 41 CL). Poiché innanzi a questo tribunale non risulta pendente un siffatto ricorso di diritto pubblico, sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti definitivi, motivo per cui il ricorso in esame si rivela fondato per quanto attiene il momento in cui sorge l'obbligo di informazione.\n6.\n6.1 Tuttavia, come già accennato (supra consid. 2.3), in base al chiaro testo di legge i terzi hanno unicamente un obbligo d'informazione nei confronti dell'Ufficio se detengono beni del debitore o se quest'ultimo vanta nei loro confronti dei crediti. Un avvocato è quindi unicamente obbligato a ragguagliare le autorità di esecuzione su elementi del patrimonio del debitore se una delle due predette eventualità si è realizzata (Markus Müller-Chen, Die Auskunftspflicht Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug, in: Rivista di esecuzione e fallimento, 2000, pag. 201 segg., pag. 213). Se la comune esperienza insegna che con una banca vengono normalmente intrattenute relazioni concernenti elementi del patrimonio del debitore, il fatto che un legale detenga beni patrimoniali di un proprio mandante o sia nei suoi confronti debitore appare assai meno scontato. Si pensi ad esempio al caso in cui un avvocato venga semplicemente incaricato di assumere la difesa di un debitore in un processo: in tale eventualità non sono manifestamente dati i presupposti previsti dalla legge per obbligare il legale a fornire informazioni sulla sostanza del suo mandante.\nGiova inoltre ricordare che possono unicamente essere pignorati beni con un valore commerciale, che il pignoramento di beni che per loro natura non possono essere realizzati è nullo (\nDTF 108 III 94 consid. 5 pag. 101) e che la dottrina annovera segnatamente fra i beni senza valore di realizzazione vari documenti: libri di commercio, altri documenti commerciali, archivi (Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., § 23 margin. 7; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad\nart. 92 LEF; Georges Vonder Mühll, Commento basilese, n. 1 ad\nart. 92 LEF).\n6.2 Ora, nel ricorso cantonale i tre legali avevano pure affermato che i documenti da loro detenuti non sarebbero pignorabili, perché privi di valore venale. L'autorità di vigilanza non ha evaso tale questione, perché aveva - come visto, a torto - ritenuto che l'obbligo di informazione non fosse ancora sorto. Dalla sentenza impugnata emerge però che, trincerandosi segnatamente dietro il segreto professionale, i tre legali non hanno mai comunicato all'Ufficio se detengono o no beni patrimoniali della pignorata o siano di lei debitori.\nCosì stando le cose, l'autorità di vigilanza dovrà esaminare se, come affermato dai tre avvocati, il provvedimento dell'Ufficio sia - parzialmente - inficiato di nullità, nella misura in cui prevede pure il pignoramento di beni senza valore commerciale. Una volta evaso il ricorso cantonale, le operazioni attinenti al pignoramento provvisorio, se del caso sulla base delle modifiche risultanti dalla nuova decisione dell'autorità di vigilanza, dovranno essere completate: i tre avvocati dovranno essere nuovamente interpellati sulla questione a sapere se detengono beni della pignorata o siano suoi debitori e, in caso di risposta affermativa, i legali dovranno specificare di che beni patrimoniali o crediti trattasi.\n7.\nDa quanto precede discende che il ricorso si rivela parzialmente fondato. La decisione impugnata dev'essere annullata e l'incarto rinviato all'autorità di vigilanza, affinché pronunci una nuova decisione nel senso dei considerandi. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF).\nPer questi motivi, la Camera pronuncia:\n"}