{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-114-2005_2005-10-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=02.10.2005&to_date=21.10.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=133&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-10-2005-7B-114-2005&number_of_ranks=302", "Checksum": "658a6e7029eb59f505e298be6d13ad0c"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.114/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 12.10.2005 7B.114/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 12.10.2005 7B.114/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.114/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:17:43", "Checksum": "e9b1fe6ebf81354b1207ead890730d67", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.114/2005\nRegesto:\npignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\nE.\nCon ricorso 27 giugno 2005 la A.________SpA chiede in accoglimento del suo gravame che la sentenza dell'autorità di vigilanza sia riformata nel senso che i ricorsi dei predetti tre avvocati siano dichiarati inammissibili. In via subordinata postula una riforma della sentenza impugnata nel senso che i ricorsi cantonali siano respinti. Lamenta innanzi tutto una violazione dell'art. 17 LEF, affermando che i tre menzionati legali, privi di un interesse personale e diretto, non sarebbero stati legittimati ad inoltrare i ricorsi cantonali. Sostiene inoltre che l'autorità di vigilanza avrebbe, senza peraltro averne la competenza, colmato una lacuna inesistente, poiché alla fattispecie è esclusivamente applicabile il diritto interno ed in particolare l'art. 91 cpv. 4 LEF. Afferma infine che anche l'obiezione dei tre avvocati - non esaminata dall'autorità di vigilanza - secondo cui la richiesta dell'Ufficio concernerebbe beni impignorabili non era idonea a inficiarne l'operato: da un lato, non avendo fornito tali documenti, le autorità di esecuzione non potevano esaminare la fondatezza di tale affermazione e, dall'altro, perché anche i terzi sono obbligati a produrre documentazione utile per la ricerca di beni patrimoniali della pignorata.\nCon osservazioni 27 luglio 2005 sia B.________ che gli avvocati E.________, G.________ e F.________ propongono la reiezione del ricorso.\nDiritto:\n1.\n1.1 La ricorrente, quale beneficiaria del pignoramento provvisorio, è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione dell'autorità di vigilanza che ne disciplina l'esecuzione. Il ricorso, tempestivo, è pertanto in linea di principio ammissibile.\n1.2 Nelle loro osservazioni le controparti affermano che la qui ricorrente avrebbe ritirato innanzi alla Corte penale di appello di Milano, all'udienza del 28 aprile 2005, le sue pretese civili e chiedono che venga annesso agli atti il relativo processo verbale. Con la loro richiesta le controparti dimenticano che oggetto della presente procedura di ricorso è unicamente l'esecuzione di un pignoramento provvisorio ordinato, dopo l'exequatur di un'ordinanza del tribunale di Monza, quale misura conservativa ai sensi della CL. Per questo motivo, il documento prodotto - del tutto estraneo alla procedura in esame - è senza pertinenza per il presente giudizio.\n"}