{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-114-2005_2005-10-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=02.10.2005&to_date=21.10.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=133&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-10-2005-7B-114-2005&number_of_ranks=302", "Checksum": "658a6e7029eb59f505e298be6d13ad0c"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.114/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 12.10.2005 7B.114/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 12.10.2005 7B.114/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.114/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:17:43", "Checksum": "e9b1fe6ebf81354b1207ead890730d67", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.114/2005\nRegesto:\npignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\nBundesgericht\nTribunal fédéral\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.114/2005 /biz\nSentenza del 12 ottobre 2005\nCamera delle esecuzioni e dei fallimenti\nComposizione\nGiudici federali Hohl, presidente,\nMeyer, Marazzi,\ncancelliere Piatti.\nParti\nA.________SpA,\nricorrente, patrocinata dagli avvocati Francesco Naef, Claudio Simonetti e Daniele Calvarese,\ncontro\nCamera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.\nOggetto\npignoramento provvisorio; obbligo di informazione\ndi un terzo,\nricorso LEF contro la decisione emanata il 14 giugno 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità\ndi vigilanza.\nFatti:\nA.\nLa quarta sezione penale del Tribunale ordinario di Milano ha, con sentenza 29 aprile 2003, condannato B.________ ad una pena di reclusione e a risarcire alla A.________SpA, in solido con altri, il danno cagionato, determinato in Euro 516'000'000.--, oltre alla rifusione delle spese di lite di Euro 666'894.13 più IVA e contributi previdenziali. Tale sentenza è stata appellata e la procedura di ricorso è tuttora pendente.\nSulla base della summenzionata sentenza penale, la A.________SpA ha chiesto ed ottenuto il 24 giugno 2004 dal Tribunale di Monza il sequestro conservativo di beni di B.________ a concorrenza di Euro 650 milioni. Il 20 luglio 2004 la A.________SpA ha avviato il procedimento di merito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ai reati di corruzione accertati nella citata sentenza penale di primo grado. Tale causa è stata sospesa il 16 dicembre 2004 fino all'esito del procedimento penale, ad istanza dell'attrice.\nB.\nUna domanda di riconoscimento ed exequatur, fondata sulla Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CL), della decisione ordinante il sequestro conservativo presentata dalla A.________SpA è stata respinta dal Pretore del distretto di Lugano. Il 31 gennaio 2005 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento dell'opposizione dell'istante, ha riformato la decisione pretorile nel senso che l'ordinanza del 24 giugno 2004 del Tribunale di Monza è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, che quale provvedimento conservativo è ordinato all'Ufficio di esecuzione di Lugano di procedere al pignoramento provvisorio ex\nart. 83 LEF di tutti i beni di B.________ e che a tale pignoramento saranno applicabili gli art. 89 segg. LEF ad esclusione degli\nart. 90 e 56-63 LEF.\nC.\nIl 4 febbraio 2005 l'Ufficio di esecuzione ha comunicato allo studio legale degli avvocati E.________ F.________ & G.________ il pignoramento provvisorio, con la precisazione che esso si estendeva in particolare ad \"ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico\" ed in particolare al rapporto 17 dicembre 1996 \"sulla ricostruzione della destinazione data dalla somma versata a suo tempo dall'A.________ alla convenuta\". Dopo essersi scontrato con il rifiuto dell'avv. E.________ - il quale il 14 febbraio 2005 aveva segnatamente scritto all'Ufficio di aver svolto attività di consulenza legale forense, motivo per cui ritiene ogni informazione sottoposta al segreto professionale -, il 22 marzo 2005 l'Ufficio ha ingiunto al predetto studio legale di comunicare quanto indicato nell'avviso del 4 febbraio 2005.\nD.\nContro il provvedimento del 22 marzo 2005 sono insorti gli avvocati E.________, F.________ e G.________ alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, chiedendo in via principale l'annullamento del provvedimento e in via subordinata la possibilità di poter produrre la documentazione richiesta in una busta chiusa. L'autorità di vigilanza, dopo aver conferito effetto sospensivo ai rimedi, li ha accolti e ha annullato l'impugnato provvedimento segnatamente per quanto ordina ai predetti avvocati di comunicare gli oggetti del pignoramento provvisorio. Essa ha innanzi tutto riconosciuto la legittimazione ricorsuale degli avvocati e ha affermato di avere la facoltà di adattare alle esigenze dell'art. 39 CL i provvedimenti ordinati dal giudice. Ha poi reputato di dover colmare una lacuna legislativa e ha ritenuto che gli avvocati dovranno unicamente informare l'Ufficio quando nella causa di merito pendente in Italia ed attualmente sospesa sarà emanata una sentenza definitivamente riconosciuta in Svizzera. Ciò conformemente agli obblighi imposti dal diritto italiano ad un terzo debitore confrontato con un sequestro conservativo. La sentenza cantonale ha tuttavia riservato il caso in cui il Tribunale di Monza, con decisione riconosciuta in Svizzera, dovesse esplicitamente ordinare un siffatto obbligo d'informazione. Infine, l'autorità di vigilanza ha ritenuto inutile a questo stadio pronunciarsi sul quesito a sapere se i documenti - eventualmente - detenuti dagli avvocati siano pignorabili.\n"}