Poiché innanzi a questo tribunale non risulta pendente un siffatto ricorso di diritto pubblico, sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti definitivi. Il ricorso in esame si rivela pertanto fondato e la decisione impugnata dev'essere annullata e riformata nel senso che il rimedio cantonale inoltrato dalla banca contro la richiesta di informazioni è respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e le cifre 1 e 1.1 del dispositivo della decisione impugnata sono annullate.