In tale sentenza viene implicitamente riconosciuta ai tribunali cantonali la facoltà di poter scegliere - almeno fra il pignoramento provvisorio e il sequestro - l'istituto che ritengono più adeguato, con gli eventuali adattamenti che esige la citata norma convenzionale ( DTF 126 III 438 consid. 4b). Ora, atteso che non compete all'Ufficio di esecuzione o alla sua autorità di vigilanza decidere se debba essere ordinato un pignoramento provvisorio od un altro provvedimento, spetta al giudice dell'exequatur, che ha scelto quale misura conservativa un istituto della LEF, renderlo conforme alle esigenze della Convenzione.