L'autorità cantonale ha poi reputato che una decisione estera non possa esplicare effetti maggiori o diversi da quelli riconosciuti alla stessa nello Stato d'origine e che un provvedimento cautelare - come quello demandato all'Ufficio nella fattispecie - non possa avere effetti più estesi della decisione principale di cui garantisce l'esecuzione. Ritenendo di poter adattare alle esigenze dell'art. 39 CL i provvedimenti conservativi ordinati dal giudice civile e vedendo una lacuna concernente la procedura (svizzera) di esecuzione di decisioni straniere, l'autorità di vigilanza ha stabilito che la banca non sarà tenuta ad informare l'Ufficio sull'esito del pignoramento provvisorio fintanto