2. 2.1 La ricorrente lamenta una violazione dell'art. 17 LEF, perché ritiene che la banca non era legittimata ad interporre un ricorso all'autorità di vigilanza, ragione per cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino avrebbe dovuto dichiarare il rimedio inammissibile. La ricorrente afferma che la banca non era lesa nei suoi interessi e non aveva quindi un interesse proprio e diretto alla modifica del provvedimento dell'Ufficio. Ritiene poi che l'art. 17 LEF sia fondato sull'art. 48 lett. a PA e che all'interno della procedura amministrativa federale debbano valere i medesimi criteri.