Lamenta innanzi tutto una violazione dell'art. 17 LEF, affermando che la banca, priva di un interesse personale e diretto, non sarebbe stata legittimata ad inoltrare il ricorso cantonale. Sostiene inoltre che l'autorità di vigilanza avrebbe, senza peraltro averne la competenza, colmato una lacuna inesistente, poiché alla fattispecie è esclusivamente applicabile il diritto interno ed in particolare l'art. 91 cpv. 4 LEF. Con osservazioni 27 luglio 2005 sia B.________ che la banca D.________ di Lugano propongono la reiezione del ricorso. Diritto: