L'autorità di vigilanza, dopo aver conferito effetto sospensivo al rimedio, lo ha accolto e ha annullato l'impugnato provvedimento segnatamente per quanto ordina alla banca di comunicare gli oggetti del pignoramento provvisorio. Essa ha innanzi tutto riconosciuto la legittimazione ricorsuale della banca e ha affermato di avere la facoltà di adattare alle esigenze dell'art. 39 CL i provvedimenti ordinati dal giudice. Ha poi reputato di dover colmare una lacuna legislativa e ha ritenuto che la banca dovrà unicamente informare l'Ufficio quando nella causa di merito pendente in Italia ed attualmente sospesa sarà emanata una sentenza definitivamente riconosciuta in Svizzera.