D. Contro il provvedimento del 22 marzo 2005 la banca D.________ di Lugano è insorta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, contestando in sostanza di dover a questo stadio della procedura fornire delle informazioni relative ad eventuali beni di pertinenza della debitrice. L'autorità di vigilanza, dopo aver conferito effetto sospensivo al rimedio, lo ha accolto e ha annullato l'impugnato provvedimento segnatamente per quanto ordina alla banca di comunicare gli oggetti del pignoramento provvisorio.