{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-113-2005_2005-10-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=17&from_date=02.10.2005&to_date=21.10.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=162&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-10-2005-7B-113-2005&number_of_ranks=302", "Checksum": "7f4da652af49c2c740af39429b975077"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.113/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 12.10.2005 7B.113/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 12.10.2005 7B.113/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.113/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:16:41", "Checksum": "fb97d8bdbf96b70b5aaca67edca29f3a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.113/2005\nRegesto:\npignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n4.\n4.1 Giusta l'\nart. 39 cpv. 2 CL la decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. Il diritto del giudice adito, e quindi in concreto il diritto svizzero, definisce il tipo di misure che possono essere ordinate (\nDTF 126 III 438 consid. 3). Il diritto svizzero non prevede tuttavia alcuna norma che stabilisce in modo esplicito le misure che possono entrare in considerazione. Per tale motivo la dottrina - divisa - suggerisce diverse possibilità (sequestro, pignoramento provvisorio, inventario ai sensi dell'\nart. 162 LEF, misure cautelari del diritto cantonale), utilizzate dai tribunali cantonali aditi (v. i riferimenti citati nella\nDTF 126 III 438 consid. 4 e 5; Matthias Staehelin, Commento basilese, n. 34 segg. ad\nart. 30a LEF; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3a ed., pag. 462 seg.). Nella\nDTF 126 III 438 il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l'autorità cantonale che si rifiuta di ordinare un sequestro quale misura conservativa ai sensi dell'\nart. 39 cpv. 2 CL non cade nell'arbitrio. In tale sentenza viene implicitamente riconosciuta ai tribunali cantonali la facoltà di poter scegliere - almeno fra il pignoramento provvisorio e il sequestro - l'istituto che ritengono più adeguato, con gli eventuali adattamenti che esige la citata norma convenzionale (\nDTF 126 III 438 consid. 4b). Ora, atteso che non compete all'Ufficio di esecuzione o alla sua autorità di vigilanza decidere se debba essere ordinato un pignoramento provvisorio od un altro provvedimento, spetta al giudice dell'exequatur, che ha scelto quale misura conservativa un istituto della LEF, renderlo conforme alle esigenze della Convenzione.\n4.2 In presenza di un pignoramento provvisorio ordinato dal giudice quale provvedimento conservativo ai sensi dell'\nart. 39 CL, la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguirlo è assimilabile a quella che riveste nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'\nart. 275 LEF (sentenza 7B.249/2000 del 10 novembre 2000 consid. 1), atteso che pure in materia di sequestro l'Ufficio deve eseguire un provvedimento conservativo ordinato dal giudice, applicando - per analogia - le norme disciplinanti il pignoramento (sentenza 7B.14-15/2001 del 28 febbraio 2001 consid. 3c). L'Ufficio non può riesaminare le condizioni di merito da cui dipende l'emanazione del decreto di sequestro, ma la sua competenza decisionale è limitata al controllo della regolarità formale del decreto e alle misure di esecuzione propriamente dette previste dalla LEF (\nDTF 129 III 203 consid. 2.3).\n4.3 Se, come in concreto, il giudice previsto dalla Convenzione pronuncia un pignoramento provvisorio adattato alle esigenze dell'\nart. 39 cpv. 2 CL, l'Ufficiale dovrà eseguirlo, senza tuttavia poter verificare - parimenti a quanto accade nell'esecuzione di un sequestro - le basi dell'incarico affidatogli (sentenza 7B.249/2000 del 10 novembre 2000 consid. 1). Ritenendo di potere essa stessa modificare un provvedimento conservativo emanato dal giudice al fine di renderlo conforme alle esigenze della Convenzione, l'autorità di vigilanza non si limita alla verifica della regolarità formale della pronunzia o alle misure di esecuzione propriamente dette, ma procede inammissibilmente ad un esame dal profilo materiale della decisione giudiziaria, controllando se questa è conforme al diritto procedurale internazionale. Così facendo, essa invade la competenza del giudice che ordina le misure conservative dell'\nart. 39 cpv. 2 CL a cui spetta di scegliere quelle più adeguate, di procedere ai necessari adattamenti (supra consid. 4.1), infine di vegliare affinché esse esplichino effetti rispondenti al diritto procedurale internazionale. Giova rilevare che se le misure conservative ordinate dal giudice del riconoscimento dovessero esplicare effetti più estesi della decisione che devono garantire e violare il diritto convenzionale, la parte contro cui l'esecuzione viene accordata può impugnare la decisione giudiziaria prevalendosi del sistema di protezione giuridica previsto dalla Convenzione di Lugano (v.\nart. 36 e 37 CL; cfr. Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7a ed., Heidelberg 2002, n. 11 ad art. 47).\n4.4 Nella fattispecie in esame, il tribunale che ha ordinato il pignoramento provvisorio non ha preso nella propria decisione alcuna particolare disposizione concernente l'\nart. 91 cpv. 4 LEF. Ciò significa che l'Ufficio deve applicare tale norma senza alcuna limitazione sgorgante dal diritto dello Stato estero. In concreto, quindi, ricordato come l'Ufficiale si trova in una situazione paragonabile a quella che ha nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro, l'obbligo d'informazione della banca nasce al momento in cui sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera, sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti definitivi, a guisa della giurisprudenza secondo cui l'obbligo di informare del terzo, detentore dei beni sequestrati, sorge unicamente dopo lo spirare del termine di opposizione al sequestro, rispettivamente dopo una decisione definitiva sull'opposizione allo stesso (\nDTF 125 III 391 consid. 2e)."}