Il diritto svizzero non prevede tuttavia alcuna norma che stabilisce in modo esplicito le misure che possono entrare in considerazione. Per tale motivo la dottrina - divisa - suggerisce diverse possibilità (sequestro, pignoramento provvisorio, inventario ai sensi dell' art. 162 LEF, misure cautelari del diritto cantonale), utilizzate dai tribunali cantonali aditi (v. i riferimenti citati nella DTF 126 III 438 consid. 4 e 5; Matthias Staehelin, Commento basilese, n. 34 segg. ad art. 30a LEF; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3a ed., pag. 462 seg.