Poiché in concreto tale causa di merito è sospesa, non sussisterebbe, in virtù della decisione sul sequestro conservativo italiano, alcun obbligo di informazione di terzi. L'autorità cantonale ha poi reputato che una decisione estera non possa esplicare effetti maggiori o diversi da quelli riconosciuti alla stessa nello Stato d'origine e che un provvedimento cautelare - come quello demandato all'Ufficio nella fattispecie - non possa avere effetti più estesi della decisione principale di cui garantisce l'esecuzione.