3.2 Nella sentenza impugnata l'autorità di vigilanza ha considerato che il diritto italiano, giusta il quale era stato pronunciato il sequestro conservativo riconosciuto in Svizzera, non obbliga il terzo a specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso fintanto che non sia stata decisa la causa di merito. Poiché in concreto tale causa di merito è sospesa, non sussisterebbe, in virtù della decisione sul sequestro conservativo italiano, alcun obbligo di informazione di terzi.