Essa ritiene che l'autorità di vigilanza abbia colmato una lacuna inesistente, introducendo la limitazione secondo cui una decisione straniera non potrebbe avere effetti più estesi in Svizzera che nello Stato di origine: l'autorità cantonale avrebbe confuso la lacuna legislativa esistente nell'ambito dell'art. 39 CL con l'exequatur e avrebbe misconosciuto che la teoria degli effetti vale solo nell'ambito della procedura di riconoscimento della decisione estera, ma non anche per l'esecuzione, regolata integralmente dal diritto interno dello Stato richiesto.