2b pag. 393). La banca ha quindi un proprio interesse, al fine di non esporsi a sanzioni derivanti da un'eventuale violazione del suo dovere di riservatezza in seguito alla divulgazione di informazioni ad un'autorità prima che un obbligo in tal senso sia sorto, ad impugnare la richiesta di informazioni dell'Ufficio perché ritenuta prematura. Non soccorre alla ricorrente nemmeno la giurisprudenza ( DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5) specificatamente sviluppata in applicazione dell'art. 80h lett.