{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-112-2005_2005-10-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=17&from_date=02.10.2005&to_date=21.10.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=165&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-10-2005-7B-112-2005&number_of_ranks=302", "Checksum": "1df73eccfba3895597fb483dbf34dc7e"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.112/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 12.10.2005 7B.112/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 12.10.2005 7B.112/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.112/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:16:37", "Checksum": "0106cd63d122207bfef68261ce5a082f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.112/2005\nRegesto:\npignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n3.\n3.1 La ricorrente rimprovera poi all'autorità cantonale di aver emanato una sentenza contraddittoria e lesiva dell'art. 91 cpv. 4 LEF, la cui applicabilità è stata decretata dallo stesso giudice dell'exequatur e a torto ignorata dalla sentenza impugnata. Essa ritiene che l'autorità di vigilanza abbia colmato una lacuna inesistente, introducendo la limitazione secondo cui una decisione straniera non potrebbe avere effetti più estesi in Svizzera che nello Stato di origine: l'autorità cantonale avrebbe confuso la lacuna legislativa esistente nell'ambito dell'art. 39 CL con l'exequatur e avrebbe misconosciuto che la teoria degli effetti vale solo nell'ambito della procedura di riconoscimento della decisione estera, ma non anche per l'esecuzione, regolata integralmente dal diritto interno dello Stato richiesto.\n3.2 Nella sentenza impugnata l'autorità di vigilanza ha considerato che il diritto italiano, giusta il quale era stato pronunciato il sequestro conservativo riconosciuto in Svizzera, non obbliga il terzo a specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso fintanto che non sia stata decisa la causa di merito. Poiché in concreto tale causa di merito è sospesa, non sussisterebbe, in virtù della decisione sul sequestro conservativo italiano, alcun obbligo di informazione di terzi. L'autorità cantonale ha poi reputato che una decisione estera non possa esplicare effetti maggiori o diversi da quelli riconosciuti alla stessa nello Stato d'origine e che un provvedimento cautelare - come quello demandato all'Ufficio nella fattispecie - non possa avere effetti più estesi della decisione principale di cui garantisce l'esecuzione. Ritenendo di poter adattare alle esigenze dell'art. 39 CL i provvedimenti conservativi ordinati dal giudice civile e vedendo una lacuna concernente la procedura (svizzera) di esecuzione di decisioni straniere, l'autorità di vigilanza ha stabilito che la banca non sarà tenuta ad informare l'Ufficio sull'esito del pignoramento provvisorio fintanto che non sarà emanata - in Italia - una sentenza di merito definitivamente riconosciuta in Svizzera o finché non lo ordinerà esplicitamente il Tribunale che ha emanato il sequestro conservativo con una decisione riconosciuta in Svizzera.\n"}