{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-112-2005_2005-10-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=17&from_date=02.10.2005&to_date=21.10.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=165&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-10-2005-7B-112-2005&number_of_ranks=302", "Checksum": "1df73eccfba3895597fb483dbf34dc7e"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.112/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 12.10.2005 7B.112/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 12.10.2005 7B.112/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.112/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:16:37", "Checksum": "0106cd63d122207bfef68261ce5a082f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.112/2005\nRegesto:\npignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\n1.\n1.1 La ricorrente, quale beneficiaria del pignoramento provvisorio, è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione dell'autorità di vigilanza che ne disciplina l'esecuzione. Il ricorso, tempestivo, è pertanto in linea di principio ammissibile.\n1.2 Nelle sue osservazioni la pignorata afferma che la qui ricorrente avrebbe ritirato innanzi alla Corte penale di appello di Milano, all'udienza del 28 aprile 2005, le sue pretese civili e chiede che venga annesso agli atti il relativo processo verbale. Con la sua richiesta la pignorata dimentica che oggetto della presente procedura di ricorso è unicamente l'esecuzione di un pignoramento provvisorio ordinato, dopo l'exequatur di un'ordinanza del tribunale di Monza, quale misura conservativa ai sensi della CL. Per questo motivo, il documento prodotto - del tutto estraneo alla procedura in esame - è senza pertinenza per il presente giudizio.\n2.\n2.1 La ricorrente lamenta una violazione dell'art. 17 LEF, perché ritiene che la banca non era legittimata ad interporre un ricorso all'autorità di vigilanza, ragione per cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino avrebbe dovuto dichiarare il rimedio inammissibile. La ricorrente afferma che la banca non era lesa nei suoi interessi e non aveva quindi un interesse proprio e diretto alla modifica del provvedimento dell'Ufficio. Ritiene poi che l'art. 17 LEF sia fondato sull'art. 48 lett. a PA e che all'interno della procedura amministrativa federale debbano valere i medesimi criteri. Per questo motivo, a mente della ricorrente, tornerebbe applicabile la giurisprudenza sviluppata nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, che nega alle banche a cui viene chiesto di svelare segreti dei clienti la facoltà di ricorrere.\n2.2 Giusta la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione a proporre un ricorso ai sensi degli\nart. 17-19 LEF dev'essere riconosciuta ad ogni persona toccata nei suoi interessi - giuridicamente protetti o almeno di fatto - da una decisione dell'Ufficio (\nDTF 130 III 400 consid. 2;\n120 III 42 consid. 3;\n119 III 81 consid. 2; Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., § 6 n. 24; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 152 ad\nart. 17 LEF). Per costante giurisprudenza (\nDTF 80 III 122 consid. 2;\n96 III 107 consid. 1;\n103 III 36 consid. 1;\n112 III 1 consid. 1d e implicitamente anche\nDTF 125 III 391) una banca, quale terza - eventualmente - detentrice di beni sequestrati, ha la facoltà di salvaguardare mediante un ricorso i diritti che la legge le accorda. Tale prassi non viene criticata dalla dottrina dominante (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 210 ad\nart. 17 LEF; Flavio Cometta, Commento basilese, n. 45 ad\nart. 17 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 151 seg. ad\nart. 17 LEF). Atteso che un sequestro viene eseguito in base alle norme sul pignoramento (\nart. 275 LEF), tale giurisprudenza è pure applicabile ai pignoramenti provvisori ordinati quali misure conservative della Convenzione di Lugano (sentenza 7B.14-15/2001 del 28 febbraio 2001 consid. 2).\nNella fattispecie occorre ricordare che gli obblighi d'informazione imposti dalla LEF alla banca sono in contrasto con quelli sgorganti dal rapporto contrattuale con il cliente e dal segreto bancario codificato nell'art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) e che la giurisprudenza ha risolto tale conflitto in favore delle esigenze dell'esecuzione forzata (\nDTF 125 III 391 consid. 2 d/bb pag. 396). Del resto, lo stesso\nart. 47 cpv. 4 LBCR riserva le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare e l'\nart. 91 cpv. 4 LEF prevede esplicitamente che terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno lo stesso obbligo di informare del debitore. Tuttavia, quest'ultima norma non specifica il momento in cui nasce l'obbligo d'informazione del terzo detentore di beni del debitore (\nDTF 125 III 391 consid. 2b pag. 393). La banca ha quindi un proprio interesse, al fine di non esporsi a sanzioni derivanti da un'eventuale violazione del suo dovere di riservatezza in seguito alla divulgazione di informazioni ad un'autorità prima che un obbligo in tal senso sia sorto, ad impugnare la richiesta di informazioni dell'Ufficio perché ritenuta prematura. Non soccorre alla ricorrente nemmeno la giurisprudenza (\nDTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5) specificatamente sviluppata in applicazione dell'art. 80h lett. b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), norma evidentemente non applicabile nell'ambito di un ricorso fondato sull'\nart. 17 LEF contro un provvedimento di un Ufficio di esecuzione. Ne segue che l'autorità di vigilanza non ha violato il diritto federale, riconoscendo la legittimazione ricorsuale alla banca.\n"}