{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-112-2005_2005-10-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=17&from_date=02.10.2005&to_date=21.10.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=165&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-10-2005-7B-112-2005&number_of_ranks=302", "Checksum": "1df73eccfba3895597fb483dbf34dc7e"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.112/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 12.10.2005 7B.112/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 12.10.2005 7B.112/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.112/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:16:37", "Checksum": "0106cd63d122207bfef68261ce5a082f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 12.10.2005 7B.112/2005\nRegesto:\npignoramento provvisorio; riconoscimento e di exequatur di una decisione estera | Diritto delle esecuzioni e del fallimento\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.112/2005 /biz\nSentenza del 12 ottobre 2005\nCamera delle esecuzioni e dei fallimenti\nComposizione\nGiudici federali Hohl, presidente,\nMeyer, Marazzi,\ncancelliere Piatti.\nParti\nA.________SpA,\nricorrente, patrocinata dagli avvocati Francesco Naef, Claudio Simonetti e Daniele Calvarese,\ncontro\nCamera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.\nOggetto\npignoramento provvisorio; obbligo d'informazione\ndi un terzo,\nricorso LEF contro la decisione emanata il 14 giugno 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità\ndi vigilanza.\nFatti:\nA.\nLa quarta sezione penale del Tribunale ordinario di Milano ha, con sentenza 29 aprile 2003, condannato B.________ ad una pena di reclusione e a risarcire alla A.________SpA, in solido con altri, il danno cagionato, determinato in Euro 516'000'000.--, oltre alla rifusione delle spese di lite di Euro 666'894.13 più IVA e contributi previdenziali. Tale sentenza è stata appellata e la procedura di ricorso è tuttora pendente.\nSulla base della summenzionata sentenza penale, la A.________SpA ha chiesto ed ottenuto il 24 giugno 2004 dal Tribunale di Monza il sequestro conservativo di beni di B.________ a concorrenza di Euro 650 milioni. Il 20 luglio 2004 la A.________SpA ha avviato il procedimento di merito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ai reati di corruzione accertati nella citata sentenza penale di primo grado. Tale causa è stata sospesa il 16 dicembre 2004 fino all'esito del procedimento penale, ad istanza dell'attrice.\nB.\nUna domanda di riconoscimento ed exequatur, fondata sulla Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CL), della decisione ordinante il sequestro conservativo presentata dalla A.________SpA è stata respinta dal Pretore del distretto di Lugano. Il 31 gennaio 2005 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento dell'opposizione dell'istante, ha riformato la decisione pretorile nel senso che l'ordinanza del 24 giugno 2004 del Tribunale di Monza è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, che quale provvedimento conservativo è ordinato all'Ufficio di esecuzione di Lugano di procedere al pignoramento provvisorio ex\nart. 83 LEF di tutti i beni di B.________ e che a tale pignoramento saranno applicabili gli art. 89 segg. LEF ad esclusione degli\nart. 90 e 56-63 LEF.\nC.\nIl 4 febbraio 2005 l'Ufficio di esecuzione ha comunicato alla banca C.________S.A. un avviso di pignoramento provvisorio concernente tutti i beni \"intestati direttamente a B.________ o per il tramite di società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è beneficiario economico\". Con atto distinto dello stesso giorno l'Ufficio ha precisato che il pignoramento si estendeva in particolare a \"ogni documento relativo alla pignorata o entità giuridiche delle quali è avente diritto economico\".\nIl 22 marzo 2005 l'Ufficio ha ingiunto alla predetta banca di comunicargli le informazioni relative al menzionato avviso di pignoramento.\nD.\nContro il provvedimento del 22 marzo 2005 la banca C.________S.A. è insorta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, contestando di dover a questo stadio della procedura fornire delle informazioni relative ad eventuali beni di pertinenza della debitrice. L'autorità di vigilanza, dopo aver conferito effetto sospensivo al rimedio, lo ha accolto e ha annullato l'impugnato provvedimento segnatamente per quanto ordina alla banca di comunicare gli oggetti del pignoramento provvisorio. Essa ha innanzi tutto riconosciuto la legittimazione ricorsuale della banca e ha affermato di avere la facoltà di adattare alle esigenze dell'art. 39 CL i provvedimenti ordinati dal giudice. Ha poi reputato di dover colmare una lacuna legislativa e ha ritenuto che la banca dovrà unicamente informare l'Ufficio quando nella causa di merito pendente in Italia ed attualmente sospesa sarà emanata una sentenza definitivamente riconosciuta in Svizzera. Ciò conformemente agli obblighi imposti dal diritto italiano ad un terzo debitore confrontato con un sequestro conservativo. La sentenza cantonale ha tuttavia riservato il caso in cui il Tribunale di Monza, con decisione riconosciuta in Svizzera, dovesse esplicitamente ordinare un siffatto obbligo d'informazione.\nE.\nCon ricorso 27 giugno 2005 la A.________SpA chiede in accoglimento del suo gravame che la sentenza dell'autorità di vigilanza sia riformata nel senso che il ricorso della banca sia dichiarato inammissibile. In via subordinata postula una riforma della sentenza impugnata nel senso che il ricorso cantonale sia respinto. Lamenta innanzi tutto una violazione dell'art. 17 LEF, affermando che la banca, priva di un interesse personale e diretto, non sarebbe stata legittimata ad inoltrare il ricorso cantonale. Sostiene inoltre che l'autorità di vigilanza avrebbe, senza peraltro averne la competenza, colmato una lacuna inesistente, poiché alla fattispecie è esclusivamente applicabile il diritto interno ed in particolare l'art. 91 cpv. 4 LEF.\nCon osservazioni 27 luglio 2005 sia B.________ che la banca C.________S.A. propongono la reiezione del ricorso.\nDiritto:\n"}