7. Da quanto precede discende che il ricorso, pretestuoso, si rivela, nella minima parte in cui risulta ammissibile, manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo, superflua in virtù dei combinati art. 130 cpv. 1 e 66 cpv. 1 RFF, è divenuta caduca. Per questi motivi, la Camera pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.