Inoltre, anche a prescindere dal quesito della competenza rettamente risolto nella decisione impugnata, non si vede, né il ricorrente indica una qualsiasi ragione per la quale egli sarebbe stato legittimato, quale potenziale acquirente, a dolersi della pretesa mancanza dei presupposti per realizzare un bene dopo la chiusura del fallimento. Infine, a titolo del tutto abbondanziale, giova osservare che l'obbligo di trasmissione previsto dalla LEF (art. 32 cpv. 2) non entra in linea di conto nella concreta fattispecie, in cui l'autorità adita ha esaminato il rimedio, dichiarandosi incompetente unicamente con riferimento ad una singola censura sollevata nel ricorso.