Il ricorrente omette del resto di spiegare, né è ravvisabile il motivo per cui la pretesa errata applicazione dell'art. 269 LEF avrebbe per conseguenza la nullità - e non semplicemente l'annullabilità - della decisione di procedere alla realizzazione. Inoltre, anche a prescindere dal quesito della competenza rettamente risolto nella decisione impugnata, non si vede, né il ricorrente indica una qualsiasi ragione per la quale egli sarebbe stato legittimato, quale potenziale acquirente, a dolersi della pretesa mancanza dei presupposti per realizzare un bene dopo la chiusura del fallimento.