Si può inoltre osservare che tutta l'argomentazione attinente alla pretesa illegalità della decisione di vendere la contesa particella è inammissibilmente fondata su fatti che non risultano dalla sentenza impugnata. Il ricorrente omette del resto di spiegare, né è ravvisabile il motivo per cui la pretesa errata applicazione dell'art. 269 LEF avrebbe per conseguenza la nullità - e non semplicemente l'annullabilità - della decisione di procedere alla realizzazione.