Occorre innanzi tutto rilevare che l'agire del ricorrente, il quale dopo aver senza successo partecipato all'asta si prevale per la prima volta in sede ricorsuale dell'asserita nullità della decisione medesima di procedere a una realizzazione, è contrario alla buona fede e già per questo motivo non merita di essere tutelato. Si può inoltre osservare che tutta l'argomentazione attinente alla pretesa illegalità della decisione di vendere la contesa particella è inammissibilmente fondata su fatti che non risultano dalla sentenza impugnata.