Inoltre, l'incanto effettuato dall'Ufficio ticinese avrebbe dovuto essere considerato nullo, perché dipendeva da un atto (decisione di vendere il fondo) che a dire del ricorrente era nullo. Occorre innanzi tutto rilevare che l'agire del ricorrente, il quale dopo aver senza successo partecipato all'asta si prevale per la prima volta in sede ricorsuale dell'asserita nullità della decisione medesima di procedere a una realizzazione, è contrario alla buona fede e già per questo motivo non merita di essere tutelato.