2 con rinvio; 129 III 595 consid. 3.2). 6. Il ricorrente sostiene inoltre che la decisione di procedere alla vendita della predetta particella stradale era nulla, perché non sarebbero stati dati i presupposti che permettono una realizzazione di beni dopo la chiusura del fallimento. A mente del ricorrente, se l'autorità di vigilanza ticinese reputava che non le spettasse decidere tale questione, essa avrebbe dovuto trasmettere il rimedio alla competente autorità di vigilanza del Cantone Zugo. Inoltre, l'incanto effettuato dall'Ufficio ticinese avrebbe dovuto essere considerato nullo, perché dipendeva da un atto (decisione di vendere il fondo) che a dire del ricorrente era nullo.