Si può infine a titolo abbondanziale osservare che sarebbe semmai spettato ai proprietari dei fondi confinanti contestare l'agire dell'Ufficiale, se con gli scritti 18 agosto 2004 avessero inteso proporre delle insinuazioni che avrebbero dovuto essere iscritte nell'elenco degli oneri. Il ricorrente, quale semplice interessato all'acquisto del fondo da realizzare all'incanto, non era manifestamente leso dalla mancata iscrizione e non era quindi legittimato a lamentarsi di tale circostanza: infatti, unicamente coloro che sono toccati nei loro interessi degni di protezione sono legittimati ad interporre un ricorso all'autorità di vigilanza ( DTF 130 III 400 consid. 2 con rinvio;