Contrariamente a quanto affermato nel ricorso la situazione era pertanto chiara e non è ravvisabile alcun motivo, né il ricorrente menziona una norma legale che avrebbe nella concreta fattispecie permesso all'Ufficiale di sospendere l'incanto. Si può infine a titolo abbondanziale osservare che sarebbe semmai spettato ai proprietari dei fondi confinanti contestare l'agire dell'Ufficiale, se con gli scritti 18 agosto 2004 avessero inteso proporre delle insinuazioni che avrebbero dovuto essere iscritte nell'elenco degli oneri.