Giova inoltre rilevare che, in base ai vincolanti accertamenti dell'autorità di vigilanza, in concreto era in discussione un accesso necessario: ora non spetta all'amministrazione del fallimento, ma al giudice civile stabilire se sono dati i presupposti previsti dall' art. 694 CC per riconoscere una tale servitù. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso la situazione era pertanto chiara e non è ravvisabile alcun motivo, né il ricorrente menziona una norma legale che avrebbe nella concreta fattispecie permesso all'Ufficiale di sospendere l'incanto.