Sempre secondo il ricorrente il significato da dare alla lettura di tali lettere prima dell'asta non apparirebbe chiaro, mentre chi si presenta ad un pubblico incanto avrebbe diritto di essere a conoscenza di tutte le questioni giuridicamente ed economicamente rilevanti per poter formulare eventuali offerte con cognizione di causa. Inoltre, la censura concernente la carente formulazione della "diffida per l'insinuazione oneri" non era diretta contro tale atto, ma doveva essere letta alla luce della - pretesa - violazione degli art. 29 cpv. 3 e 123 cpv. 2 RFF e della non chiara portata giuridica delle predette insinuazioni: