Tuttavia, poiché tali atti risalgono al 2004, ha considerato il gravame manifestamente tardivo. Essa ha pure reputato corretto che l'Ufficio di Lugano avesse informato gli oblatori del fatto che diversi proprietari di fondi confinanti avevano segnalato la loro necessità di poter transitare sul fondo da realizzare, riservandosi di procedere nei confronti dell'acquirente per ottenere un diritto di passo necessario. Inoltre, sempre secondo l'autorità cantonale, a giusta ragione questo Ufficio non ha effettuato alcuna iscrizione nell'elenco degli oneri, atteso che tali proprietari non avevano insinuato alcuna servitù di passo.